Il “Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40” detta alcune novità in materia di sicurezza negli sport invernali tra cui l’obbligo del casco sotto i 18 anni, anziché sino a 14.

In particolare l’articolo 17 comma 1 recita:

Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo.

È importante che il casco sia conforme alle prescrizioni tecniche contenute nella norma UNI EN 1077:2008 e che sia marcato CE.
La norma UNI EN 1077:2008 comprende due differenti classi di protezione: la classe A e la classe B. I caschi di classe A sono più adatti a chi pratica lo sport a livello agonistico, mentre i caschi di classe B sono pensati per chi pratica gli sport invernali in modo meno impegnativo e con meno frequenza.

Il testo del Decreto prosegue con il comma 2:

Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.

Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche vigenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. La data di entrata in vigore della legge è il 1° gennaio 2022.

I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte saranno sottoposti a sequestro da parte dell’autorità amministrativa.